ApertoGaranzia

Fondo di garanzia PMI, condizioni di accesso ai finanziamenti realizzati tramite piattaforme di social lending e crowdfunding

Ente erogante: Fi.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese

Scadenza

Non specificata

Forma

Garanzia

Budget totale

Non specificato

Contributo max

Non specificato

Descrizione del bando

Il Fondo di garanzia per le PMI estende il proprio perimetro operativo alle operazioni di finanziamento realizzate tramite piattaforme di social lending e di crowdfunding, aprendo così alle imprese italiane un canale agevolato per accedere a forme di raccolta di capitali alternative al credito bancario tradizionale. Il decreto ministeriale in oggetto, adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce le modalità operative, le condizioni di accesso, le percentuali massime di copertura e le regole di accreditamento dei gestori di piattaforma, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 34 del 2019.

In termini concreti, lo strumento consiste in una garanzia pubblica concessa dal Fondo di garanzia PMI a favore degli investitori che finanziano le imprese attraverso piattaforme di crowdfunding autorizzate. La garanzia non è quindi richiesta direttamente dall'impresa, bensì dal gestore della piattaforma per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori. L'impresa beneficia indirettamente dello strumento, in quanto la presenza della garanzia pubblica rende il proprio progetto di investimento più appetibile per gli investitori sulla piattaforma, abbassando il rischio percepito e facilitando la raccolta di fondi.

La copertura garantita varia in funzione della tipologia di operazione finanziaria. Per i prestiti erogati tramite social lending e per la sottoscrizione di mini bond e altri titoli obbligazionari, la garanzia del Fondo può arrivare fino all'80% dell'importo dell'operazione. Per la sottoscrizione di valori mobiliari o strumenti ammessi a fini di crowdfunding diversi dai titoli obbligazionari, la copertura è invece fissata al 50% dell'importo, e in questo caso la garanzia è concessa nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia di finanziamento del rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari derivati, ossia quelli che permettono di acquisire o vendere altri valori mobiliari o che comportano un regolamento determinato con riferimento a valute, tassi di interesse, merci o indici.

I soggetti beneficiari finali sono le micro, piccole e medie imprese così come definite dall'allegato I al Regolamento UE n. 651/2014, con sede legale o operativa sul territorio italiano, che intendono raccogliere fondi tramite una piattaforma di crowdfunding per realizzare un progetto di investimento. Le imprese devono rientrare nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo di garanzia, secondo quanto stabilito dalle disposizioni operative vigenti al momento della presentazione della domanda. Non sono quindi ammissibili imprese appartenenti a settori esclusi dalla disciplina ordinaria del Fondo.

Un elemento centrale della disciplina riguarda l'accreditamento delle piattaforme. Non tutte le piattaforme di crowdfunding o social lending possono accedere allo strumento: i gestori devono essere preventivamente accreditati al Fondo. Il decreto stabilisce che, ai fini di tale accreditamento, si fa riferimento all'autorizzazione già rilasciata dalle competenti autorità nazionali ai sensi del Regolamento UE n. 2020/1503, che ha introdotto un quadro normativo uniforme a livello europeo per i fornitori di servizi di crowdfunding. Questo regolamento europeo impone requisiti stringenti in materia di governance, gestione prudente, competenza professionale, trasparenza verso gli investitori e tutela dei clienti. Il legislatore ha ritenuto che tale impianto autorizzatorio sia già di per sé idoneo a soddisfare le esigenze di valutazione previste dalla normativa italiana, semplificando così il processo di accreditamento al Fondo. In pratica, un gestore di piattaforma già autorizzato ai sensi del Regolamento UE 2020/1503 dalla Consob o dalla Banca d'Italia può richiedere l'accreditamento al Fondo senza dover affrontare una valutazione aggiuntiva di natura sostanziale.

Dal punto di vista operativo, la domanda di garanzia è presentata dal fornitore di servizi di crowdfunding accreditato, che agisce per conto degli investitori. Le risorse utilizzate sono quelle ordinarie del Fondo di garanzia PMI, con possibilità di attingere anche a eventuali risorse dell'Unione europea messe a disposizione secondo la normativa vigente. Le condizioni di dettaglio, i criteri di ammissibilità delle imprese e dei progetti, nonché le modalità di retrocessione agli investitori delle somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia, sono disciplinate dalle disposizioni operative del Fondo, consultabili sui siti istituzionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Gestore del Fondo.

Per un imprenditore che stia valutando di raccogliere capitali tramite una piattaforma di crowdfunding o social lending, questo strumento rappresenta un elemento di significativo valore aggiunto: la presenza della garanzia pubblica del Fondo PMI riduce il rischio per gli investitori, aumentando le probabilità di successo della campagna di raccolta e potenzialmente migliorando le condizioni economiche del finanziamento. È tuttavia fondamentale verificare, in prima battuta, che la piattaforma prescelta sia già accreditata al Fondo di garanzia, poiché è il gestore della piattaforma il soggetto abilitato a richiedere la garanzia e a gestire il rapporto con il Fondo. L'impresa non presenta autonomamente alcuna domanda al Fondo, ma deve assicurarsi di soddisfare i requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni operative vigenti al momento dell'operazione.

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Area geografica

abruzzo

Tematiche

garanziaPMIsocial lendingcrowdfundingfinanziamenti

Requisiti dettagliati

Questo bando è rivolto a 3 tipologie di impresa nell'area abruzzo.

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Ultimo aggiornamento: 26 aprile 2026