Concessione di contributi a favore dei soggetti titolari di attività economiche e produttive

Ente erogante: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Scadenza

Non specificata

Forma

Fondo perduto

Budget totale

Non specificato

Contributo max

Non specificato

Descrizione del bando

Il presente provvedimento istituisce un regime di contributi a fondo perduto destinato al ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Friuli Venezia Giulia nel periodo compreso tra il 2 e il 10 gennaio 2021. Il quadro normativo di riferimento è l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1.013 del 24 luglio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2023, che ha attivato le procedure di ristoro previste dall'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si tratta dunque di un contributo emergenziale, non di un incentivo allo sviluppo, pensato per consentire la ripresa operativa delle imprese colpite dalla calamità. L'agevolazione è erogata in forma di contributo diretto, senza obbligo di restituzione, entro un massimale complessivo di 450.000 euro per ciascun soggetto beneficiario. Tale massimale si applica all'impresa nel suo complesso: qualora un'attività abbia subito danni in più sedi, il tetto rimane unico e i contributi potenzialmente maturati sulle singole sedi vengono ridotti proporzionalmente fino a concorrenza di tale importo.

Possono accedere al contributo le imprese titolari di attività economiche e produttive che, alla data dell'evento calamitoso, erano proprietarie dell'immobile sede dell'attività oppure lo detenevano a titolo di diritto reale di godimento (ad esempio usufrutto) o di diritto personale di godimento (affitto, comodato). Rientrano tra i beneficiari anche i proprietari di edifici, anche a destinazione mista residenziale-produttiva, o di singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, inclusi i casi in cui l'attività economica consista nella locazione di immobili. Sono ammesse anche le imprese operanti nel settore agricolo, nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché le imprese del settore della pesca, trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. Non sono invece ammissibili i beni immobili di proprietà di persone fisiche che non esercitino direttamente un'attività economica o produttiva.

Sul piano dei requisiti soggettivi, al momento dell'evento calamitoso e al momento della presentazione della domanda l'impresa deve risultare regolarmente costituita e iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, oppure, nel caso di professionisti e loro forme associative, regolarmente iscritta all'ordine o collegio professionale di riferimento. È inoltre necessario essere in possesso di partita IVA e non essere destinatari di ordini di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea rimasti inadempiuti. Il mancato possesso anche di uno solo di questi requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Le spese ammissibili coprono un ampio spettro di interventi direttamente connessi ai danni causati dall'evento: la delocalizzazione dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, nei casi in cui la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico o dagli strumenti urbanistici; la ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione ove necessaria; il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile sede dell'attività; il ripristino o la sostituzione di macchinari e attrezzature danneggiati o distrutti; l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti resi inutilizzabili dall'evento; il ripristino o la sostituzione di impianti del ciclo produttivo, anche qualora si qualifichino come beni immobili per incorporazione al suolo; il ripristino o la sostituzione di beni mobili registrati strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività.

Esistono alcune condizioni particolari da tenere presenti. Se il modulo di segnalazione del danno (modulo C1) è stato presentato dal titolare di un diritto reale o personale di godimento anziché dal proprietario, quest'ultimo può comunque presentare domanda di contributo solo se si è accollato le spese di ripristino e il proprietario ha formalmente rinunciato al contributo. In caso di immobile in comproprietà, il comproprietario che presenta la domanda deve allegare la delega degli altri comproprietari tramite l'apposito modulo; in assenza di delega, il contributo è riconosciuto solo per le spese documentate con fatture intestate al richiedente. Le imprese che abbiano cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda dopo l'evento calamitoso non hanno titolo a presentare domanda, e quelle che lo facciano dopo aver già presentato la domanda decadono dal contributo eventualmente concesso.

Dal punto di vista del quadro normativo sugli aiuti di Stato, il contributo è concesso nel rispetto della disciplina europea. Per le imprese generali si applica il Regolamento GBER (UE) n. 651/2014, art. 50, relativo agli aiuti per il ripristino dei danni causati da calamità naturali; per le fattispecie non contemplate da tale articolo si applica il regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Per le imprese agricole si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 2022/2472, art. 37, con applicazione del de minimis agricolo (Reg. UE n. 1408/2013) per le fattispecie residuali. Per le imprese della pesca si applica il Regolamento (UE) n. 2022/2473, art. 48, con de minimis pesca (Reg. UE n. 717/2014) per le fattispecie non coperte. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni concesse come aiuti di Stato, nel rispetto delle norme comunitarie di settore applicabili.

Per quanto riguarda la procedura di accesso, le domande devono essere presentate al Comune territorialmente competente, individuato come Soggetto Attuatore. Per ciascuna sede legale od operativa che abbia subito danni deve essere presentata una domanda separata. La documentazione richiesta comprende il modulo di domanda (Allegato C2), la perizia tecnica asseverata (Allegato C3), il prospetto delle spese sostenute (Allegato C4), la dichiarazione del proprietario dell'immobile (Allegato C5) e, ove necessario, la delega dei comproprietari (Allegato C6). I requisiti soggettivi devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Riguardo alle tempistiche, il termine per la presentazione delle domande è fissato in 40 giorni dalla sottoscrizione del decreto di approvazione della modulistica. Le domande presentate fuori termine sono irricevibili. In caso di domanda incompleta presentata nei termini, il Comune concede 10 giorni per l'integrazione documentale; decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. L'istruttoria deve essere conclusa dai Comuni entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. I controlli a campione, nella misura minima del 20% delle domande ammissibili, possono essere rinviati fino a 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione qualora l'elevato numero di domande rischi di compromettere i tempi istr

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Area geografica

Friuli Venezia Giulia

Tematiche

ristoro danniemergenza meteoliquiditàattività economiche

Requisiti dettagliati

Questo bando è rivolto a 4 tipologie di impresa nell'area Friuli Venezia Giulia.

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Ultimo aggiornamento: 23 aprile 2026